Art. 3.
(Istituzione della figura tecnica
professionale di ottico optometrista).

      1. È istituita la figura tecnica professionale di ottico optometrista il quale, previa certificazione del medico oculista che attesti, con le modalità di cui all'articolo 4, l'assenza di patologie oculari, effettua ogni tipo di misurazione dei vizi della refrazione visiva, con esclusione dei soggetti in età pediatrica, appronta e fornisce occhiali, lenti a contatto, correttive ed estetiche, ausili visivi per ipovedenti e altri ausili ottici.

 

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